sabato 10 ottobre 2015

DUE PESI E DUE MISURE, PERCHÈ?

In questi giorni si sta decidendo l'estradizione, verso il Marocco, di Abdel Majid Touil. Il cittadino del Marocco sembra implicato nella strage del Museo del Bardo ma "la Procura generale di Milano ha chiesto alla Corte d'Appello di non estradare verso la Tunisia Abdel Majid Touil, il marocchino arrestato nel milanese lo scorso 19 maggio su richiesta delle autorità tunisine per l'attentato al Museo del Bardo dello scorso 18 marzo nella quale sono morte 24 persone, tra cui 4 turisti italiani. Il no all' estradizione viene motivato con il fatto che nel Paese nordafricano il reato di strage viene punito con la pena di morte" (fonte Ansa).

Riflessioni in materia di estradizione del cittadino italiano e riflessi sul caso “marò”

Il caso dei due fucilieri della Marina Massimiliano La Torre e Salvatore Girone attualmente sotto processo in India consente di formulare alcune interessanti osservazioni sull’art. 698 c.p.p. e sui limiti oltre i quali non è ammissibile l’estradizione di un cittadino italiano in un paese straniero.
Altresì consente di valutare ed esaminare una fattispecie penale spesso poco conosciuta nella sua completezza dai non addetti ai lavori, ovvero il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Ma andiamo con ordine.
L’art. 698 c.p.p. statuisce: “Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”.
L’art. 27 Cost. dispone espressamente che nel nostro ordinamento giuridico: “non è ammessa la pena di morte”.
Dunque qualora un cittadino italiano rischi la pena di morte a seguito di un processo da svolgersi in uno Stato estero, l’estradizione non è mai ammessa.
In diritto le cose sono dunque chiare e semplicissime. Tali norme, tuttavia, sono state clamorosamente violate dal Governo italiano in riferimento alla triste vicenda dei due fucilieri della marina i quali, dopo essere rientrati in Italia per un permesso concesso dall’India, sono stati comunque rimandati nel paese straniero nonostante ivi siano sotto processo per un reato punibile anche con la morte.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, in allora identificata nella persona di Mario Monti, con un comunicato stampa, assumeva che nulla ostasse al rientro dei nostri fucilieri in India e ciò in quanto il paese aveva rassicurato ampiamente che non avrebbe applicato la pena di morte agli stessi.
Il fatto che il Governo abbia addotto tale giustificazione è ovviamente palesemente antigiuridico.
Ciò si evince con assoluta chiarezza non solo dalla piana lettura del già citato dal art. 698 c.p.p., ma anche dall’intervento da parte della Corte Costituzionale che con sentenza 27 giugno 1996 n. 223 ha espunto dall’articolo in parola il seguente inciso: Se per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall’autorità giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e Giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.
Non vi sono quindi dubbi circa il fatto che i limiti per l’estradizione siano in oggi assolutamente chiari all’interno del nostro ordinamento e non passibili di diverse interpretazioni.
Tuttavia ci si deve domandare qualcosa di ancora più importante ovvero se il comportamento illegittimo del Governo Monti abbia profili di antigiuridicità tali da essere censurabile anche sotto il profilo penale.
Lo scrivente ha ipotizzato la presenza del reato di abuso d’ufficio in un esposto recentemente promosso dall’associazione Salviamo gli Italiani di cui fa parte, associazione presieduta dall’On. Magdi Cristiano Allam.
L’art. 323 c.p., dispone: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmenteprocura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Trattasi di norma è preposta alla tutela dei principi del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. Il reato si consuma allorquando si compie volontariamente una violazione di norma di legge o di regolamento (ovvero di omessa astensione in caso di interessi propri o di congiunti) che cagioni a se o ad altri un ingiusto profitto oppure un danno ingiusto anche di contenuto non patrimoniale.
Rileva dunque ai fini del reato anche e solo il danno cagionato al terzo destinatario del provvedimento compiuto in abuso di potere o violazione di legge, rimanendo completamente irrilevante il fatto che il pubblico ufficiale abbia o meno conseguito un profitto da tale azione.
I fucilieri della Marina, per le ragioni già esposte non potevano e non dovevano legittimamente essere estradati o comunque nuovamente inviati in India.
Il fatto che il Governo abbia inviato nuovamente i marò nel paese straniero costituisce dunque un esempio, ad avviso di chi scrive addirittura scolastico, di abuso di potere o comunque di violazione di legge.
Certamente il Governo non ha ottenuto un profitto diretto e personale da tale violazione normativa ma l’elemento oggettivo del reato sussiste comunque sul presupposto del danno arrecato agli stessi marò (danno che come detto ai fini della configurabilità del reato non deve avere necessariamente contenuto patrimoniale). L’art. 698 c.p.p. tutela il diritto costituzionalmente garantito di ogni cittadino di non patire pene inumane e crudeli e ciò anche sotto il profilo del mero pericolo. I soggetti danneggiati dunque esistono e sono certamente Salvatore Girone e Massimiliano La Torre.
Dal punto di vista materiale si può dunque parlare di reato pienamente consumato. Solo l’elemento psicologico dovrà essere puntualmente valutato dalla Procura della Repubblica competente non essendo possibile assumerlo apoditticamente in questa sede di mera riflessione giuridica.
Per quanto occorre rammentare l’ampiamente nota reazione avuta all’epoca da parte del Ministro Terzi che si dimise per tale scelta del Governo. Terzi inoltre ebbe modo di dichiarare alla stampa che la scelta del Governo Monti fu motivata da ragioni di “carattere economico”.
Orbene se tale circostanza fosse confermata la sussistenza di un reato nel caso di specie sarebbe più che una mera ipotesi di scuola.
Certamente sarà mia cura informare i lettori degli esisti dell’esposto e delle decisioni che prenderà la Procura di Roma sul punto.
(Fonte)

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