venerdì 8 gennaio 2016

I marò sono innocenti, tutte le falsità indiane - Annex 3, 27,29,33 e 46

ANNEX 3: Applicabilita' della "SUA Act"
ANNEX 3 SUA Act, applicabilità della legge antipirateria "SUA Act" al caso Enrica Lexie In questo documento verrà fatta l'analisi di Annex3 per la parte relativa alla applicazione al caso della legge indiana SUA Act del 2002 Kerala police charge sheet, 15 February 2012 http://www.seeninside.net/piracy/itlos-annex-03.pdf Il SUA Act. THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST SAFETY OF MARITIME NAVIGATION AND FIXED PLATFORMS ON CONTINENTAL SHELF ACT, 2002 ACT NO. 69 OF 2002 (La repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e piattaforme fisse sulla piattaforma continentale) http://www.seeninside.net/piracy/pdf/SUA_Act_2002.pdf In sostanza il SUA Act è una legge per reprimere pirateria, terrorismo e ogni altro crimine commesso in mare, su naviglio o piattaforme fisse, che si trovino genericamente sulla piattaforma continentale indiana. (NOTA: La piattaforma continentale è un luogo geografico, non un luogo giuridico. Il questo modo la sovranità giudiziaria indiana arriverebbe ben oltre i limiti consentiti dai trattati internazionali) In questa trattazione ci interessa indicare che la SUA Act è di principio contraria al Diritto giuridico europeo per una diversa interpretazione dei diritti della difesa e dei doveri dell'accusa, rovesciando di fatto l'onere della prova di innocenza a carico dell'accusato, il contrario di quanto prevede il Diritto europeo e italiano che mette invece l'onere della prova a carico della pubblica accusa. Le autorità indiane hanno dichiarato l'applicabilità della SUA Act al caso Enrica Lexie fin dal 12 maggio 2012, come risulta dallo Charge Sheet (Rapporto finale alla magistratura). Da Annex3 - Charge Sheet A questo l'Italia ha elevato formale opposizione alla Corte Suprema indiana contestando l'applicabilità del SUA Act al caso Enrica Lexie, ma prima di una sentenza della Corte Suprema è intervenuta la sentenza dello ITLOS che ha obbligato le due parti (India e Italia) a sospendere ogni attività giudiziaria sul caso Enrica Lexie fino alla sentenza definitiva sulla giurisdizione (India o Italia) che si otterrà al Tribunale dell'Aia.
Quindi nulla impedisce che nel caso la giurisdizione sul caso spetti all'India questa possa poi celebrare il processo applicando la SUA Act. I principi e gli articoli del SUA Act contrari al Diritto internazionale, europeo e italiano. Art. 3 (citato come applicabile nel Charge Sheet) 3. Offences against ship, fixed platform, cargo of a ship, maritime navigational facilities, etc.- (1) Whoever unlawfully and intentionally- 3. Reati contro la nave, piattaforma fissa, carico di una nave, strutture di navigazione, ecc .- (1) Chiunque illegittimamente e intentionally- (a) commits an act of violence against a person on board a fixed platform or a ship which is likely to endanger the safety of the fixed platform or, as the case may be, safe navigation of the ship shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years. (a) commette un atto di violenza contro una persona a bordo di una piattaforma fissa o una nave che rischia di mettere in pericolo la sicurezza del piattaforma fissa o, a seconda dei casi, la navigazione sicura della nave deve essere punito con la reclusione per un periodo che può estendersi a dieci anni. Seguono punti b, c, d e, f, g, h,... (vedi link SUA Act) (i) causes death to any person shall be punished with death; (i) provoca la morte di qualunque persona è punito con la morte; Il punto (i) è contrario al principio della gradualità della pena. La morte si può causare per semplice colpa, preterintenzionalità, eccesso colposo, etc. Ma anche in caso di colpevolezza accertata la pena deve essere commisurata alla gravità del reato commesso. Nel SUA Act questo principio manca e si dichiara perentoriamente che "la morte" va punita con "la morte". Siamo quindi in presenza della ben nota "Legge del Taglione" uscita dall'ordinamento giuridico europeo già secoli fa, e non si può consentirne l'applicabilità in tempi moderni, tanto più in un caso in cui i due accusati si dichiarano innocenti. Art.13. Presumptions as to offences under section 3.-. 13. La presunzione per quanto riguarda i reati di cui alla sezione 3.-. 13. Presumptions as to offences under section 3. -In a prosecution for an offence under sub-section (1) of section 3, if it is proved: 13. La presunzione come reati di cui alla sezione 3. -In un procedimento penale per un reato ai sensi comma (1) della sezione 3, se è provato: (a) that the arms, ammunition or explosives were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such arms, ammunition or explosives of similar nature were used in the commission of such offence; (a) che le armi, munizioni o esplosivi sono stati recuperati dal possesso degli accusati e vi è ragione di credere che tali armi, munizioni o esplosivi di natura analoga sono stati utilizzati nel commissione di tale reato; (b) that there is evidence of use of force, threat of force or any other form of intimidation caused to the crew or passengers in connection with the commission of such offence; or (b) che vi sono prove di uso della forza, la minaccia della forza o qualsiasi altre forme di intimidazione ha causato per l'equipaggio o passeggeri in collegamento con la commissione di tale reato; o (c) that there is evidence of an intended threat of using bomb, fire, arms, ammunition, or explosives or committing any form of violence against the crew, passengers or cargo of a ship or fixed platform located on the Continental Shelf of India, (c) che ci sono prove di una intenzionale minaccia di utilizzare bomba, fuoco, armi, munizioni o esplosivi o di commettere qualsiasi forma di violenza contro l'equipaggio, passeggeri o carico di una nave o di piattaforma fissa situati sulla piattaforma continentale di India, the Designated Court shall presume, unless the contrary is proved, that the accused had committed such offence. il Giudice Designato deve presumere, salvo prova contraria, che gli imputati hanno commesso tale reato. Art. 14 Protection of action taken in good faith. Protezione delle azioni intraprese in buona fede. 14. Protection of action taken in good faith.- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act. 14. Protezione delle azioni intraprese in buona fede .- (1) No causa, azione penale o altro procedimento legale si instaurano nei confronti di qualsiasi persona per tutto ciò che in buona fede è fatto o destinato ad essere fatto in applicazione delle disposizioni della presente legge. (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government for any damage caused or likely to be caused for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act. (2) Nessuna causa o altro procedimento legale si instaurano contro il Governo Centrale per eventuali danni causati o che possono essere causati per qualsiasi cosa che in buona fede è fatta o destinata ad essere fatta in virtù del disposizioni della presente legge. Nota su Art. 14 Su alcuni media italiani si è esaltato questo articolo sulla "buona fede" sostenendo che avrebbe potuto essere applicato nei confronti dei due accusati che avrebbero "sparato in buona fede" convinti che la nave stava subendo un attacco pirata. E' invece evidente dalla lettura dell'Art. 14 del SUA Act che si tratta di ben altro: protegge chiunque, persona fisica o istituzioni da eventuali rivalse legali di chi fosse vittima di errori o eccessi o abusi nell'applicazione del SUA Act. E' altresì evidente che questo "scudo legale" è stato ritenuto necessario proprio per la consapevolezza che quanto disposto negli art. 3 e 13 si presta ad errori, eccessi o abusi nell'applicazione del SUA Act, per cui se questi vengono commessi in "buona fede" l'autore non è processabile. In sostanza il SUA Act ritorna alla Legge del Taglione, ma chiarisce che se dovessero emergere errori e abusi nell'applicarla chi li commette "in buona fede" non è processabile (nemmeno per colpa!) Nemmeno di fronte a una eventuale sentenza capitale contro un innocente, emessa di rito "In nome del popolo..." il Governo Centrale ne deve rispondere. Nota su Art. 3 e 13 Il SUA Act applica una sorta di "automatismo giudiziario" che priva il Giudice di sentenziare in base al proprio motivato convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora ricorrano le condizioni viste in precedenza - il Giudice Designato deve presumere, salvo prova contraria, che gli imputati hanno commesso tale reato. In questo modo si rovesciano le basi del Diritto dove spetta all'accusa "provare" la colpevolezza, e certo non all'accusato provare la propria innocenza. Difatti, la presunzione di innocenza, e in generale il diritto al giusto processo, è ormai indiscutibilmente parte dei c.d. "principi generali riconosciuti dalle Nazioni civili" (come da art. 38 co. 1 lett. c) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia) e quindi costituisce fonte di diritto internazionale, cui tutti gli Stati si devono conformare. India inclusa. Imponendo una normativa come il SUA Act a cittadini di altri Stati, ambito in cui invece le relazioni sono governate dal diritto internazionale, l’India palesemente viola un principio di diritto internazionale, per la cui violazione l’Italia avrebbe titolo di rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia poco fa citata. La cosa fa ancor di più riflettere e fa scalpore se si pensa che l’ordinamento italiano, e quello europeo – continentale (c.d. civil law), hanno mutuato il diritto al giusto processo proprio dal diritto anglosassone. Infatti, solo negli ultimi decenni molti codici europei si sono “adeguati” al sistema del contraddittorio, al principio della parità tra accusa e difesa, e via dicendo. Prima solo i Paesi anglosassoni e la loro tradizione giuridica secolare parlavano di e applicavano il giusto processo. L’India, in quanto ex colonia britannica, negli ultimi due secoli ha fatto suo il diritto anglosassone e lo sta applicando, quando gli conviene, nei confronti dei due fucilieri italiani. Difatti, l’India sa benissimo che averli arrestati contrasta con il diritto internazionale ma, a sua discolpa, si è appellata a un principio puramente anglosassone: male captus, bene detentus. Cioè, anche se ti ho catturato illegalmente (male captus), ti processo “giustamente” (bene detentus). Invece, sul giusto processo nei confronti di cittadini, perlopiù stranieri, deroga alla propria tradizione e ai principi cui si conforma il suo ordinamento. Pur di giustificare e affermare la propria giurisdizione penale su acque non territoriali, l’India tradisce se stessa. D’altronde il SUA Act in sé è molto contestato, dal momento che l’IMO (International Maritime Organisation) che in prima linea si occupa della normativa internazionale antipirateria ha presentato delle rimostranze circa la normativa indiana. Infatti, il SUA Act indiano non è altro che l’attuazione a livello nazionale della più ampia SUA Convention adottata dall’IMO nel 1988, con relativi protocolli, ed entrata in vigore nel 2010. In questa Convenzione l’uccisione di una persona è considerata punibile (art.3 para.1 lettera g) solo se commessa in connessione con i reati elencati in precedenza (art. 3 para. 1 lettere da a) a f), quindi con reati che implichino condizioni aggiuntive rispetto al “semplice” causare la morte come richiesto dall’art.3 lettera (i) del SUA Act indiano che abbiamo visto sopra. Ciò fa ancora più riflettere se si pensa che la Costituzione indiana dichiara il diritto internazionale come “Law of the Land” quindi diritto che ha per l’India lo stesso valore della loro Costituzione. Ma a quanto pare l’applicazione è fatta a convenienza. Quella della SUA Convention è un’applicazione distorta, quella della Convenzione del mare è un’applicazione invece a corrente alternata: sulla giurisdizione la violano, ma per stabilire la nazionalità del peschereccio la usano come ultima risorsa. Infatti, secondo la normativa indiana un vascello per considerarsi di nazionalità indiana (e quindi poter applicare la normativa indiana ai fatti avvenuti a bordo) deve essere registrato. Secondo la normativa internazionale, invece, è sufficiente che vi sia un collegamento tra lo Stato e il vascello: questo collegamento può essere ad esempio la nazionalità del capitano o la nazionalità della maggior parte dei componenti dell’equipaggio. Ed è sulla base di questa norma internazionale che l’India vanta la sua giurisdizione, altrimenti non avrebbe nemmeno potuto affermare che il peschereccio St. Antony fosse sotto la sua giurisdizione dal momento che esso non era registrato ma aveva una mera licenza di pesca (per l’India la licenza non rende infatti quel peschereccio un vascello battente bandiera indiana). Non possiamo dunque "pretendere" che l'India rispetti i principi del diritto italiano o di quello europeo, ma possiamo legittimamente aspettarci che essa si conformi al diritto internazionale sempre, non solo a sua convenienza, e alla sua stessa tradizione giuridica, anziché tradirla per una mera dimostrazione di forza. Tornando al SUA Act, esso elenca le condizioni per cui l'accusato è "dichiarato colpevole" (a) che le armi, munizioni o esplosivi sono stati recuperati dal possesso degli accusati e vi è ragione di credere che tali armi, munizioni o esplosivi di natura analoga sono stati utilizzati nella commissione di tale reato. E' ovvio che il possesso di un'arma non comporta la colpa, come pure la "ragione di credere" è una semplice congettura soggettiva senza valore probatorio. In questo caso le testimonianze italiane dei due accusati e del secondo in comando Cap. Noviello (presente ai fatti e testimone oculare) sono concordi nell'affermare che: - si è sparato in acqua a scopo dissuasivo - l'imbarcazione avvistata era diversa da quella poi mostrata dalle autorità indiane. Di queste dichiarazioni, che per giungere a una sentenza di colpevolezza andrebbero smentite con prova verificabile, non c'è traccia nello Charge Sheet. Secondo il SUA Act basta il possesso delle armi e la "ragione di credere" che tali armi sono state utilizzate nella commissione del reato. E questo è sufficiente ad obbligare il Giudice ad emettere una sentenza di colpevolezza. A meno che gli accusati non portino "la prova contraria". E come fanno? Per loro la "prova contraria" sarebbe dimostrare che le pallottole repertate in autopsia non sono compatibili con quelle utilizzabili dalle armi in dotazione (e questo già risulta dalle misure dei proiettili indicate nell'autopsia) Ma esistono altri documenti prodotti dagli inquirenti indiani a cui si vuole dare l'aura della "scientificità" che concludono il contrario. La "scientificità delle prove" presentate a Amburgo. Evidenziamo un solo elemento per ogni documento, il resto è nelle analisi di ogni singolo documento al link: http://www.seeninside.net/piracy/it-alle1.htm http://www.seeninside.net/piracy/it-alle2.htm - Il sopralluogo sul peschereccio St. Antony (Annex8) http://www.seeninside.net/piracy/it-alle2.htm#c7 che conclude essere i proiettili cal. 5.56mm, esaminando a occhio nudo dei fori sul legno e pretendendo di apprezzare da questi differenze di centesimi di millimetro rispetto ad altri proiettili sparati da altre armi potenzialmente coinvolti nel caso (es. il proiettile cal. 5.45mm dello AK 74, diverso per solo 11 centesimi di millimetro) - Il Rapporto Balistico, (Annex7) dove si conclude che i due proiettili repertati nelle autopsie sono stati sparati da due dei fucili sequestrati sulla Enrica Lexie in base a una "approssimativa similitudine" fra quelli repertati intracorpore e quelli sequestrati sulla nave italiana. http://www.seeninside.net/piracy/it-alle2.htm#c8 Due proiettili di munizioni ordinarie e traccianti, contenuti alle voci 22.1 e 22.2 (ndr: cartucce calibro 5.56x45) furono disfigurate in laboratorio. I parametri fisici (ndr: le misure) del proiettile della munizione ordinaria contenuta alla voce n. 22.1 e della munizione tracciante contenuta alla voce 22.2 furono trovati approssimativamente simili ai proiettili contenuti alla voce 1.4 (ndr: Pinku) e 2.3 (ndr: Jalestine). Non c'è nemmeno la traccia di prove scientifiche. Due proiettili furono "disfigurati" in laboratorio e risultarono "approssimativamente simili" a quelli repertati nelle salme. Questo basta per poi concludere nel Ballistic Report che i proiettili nelle salme sono quelli sparati da due dei fucili sequestrati. Contestabile e insignificante in qualsiasi Tribunale del mondo, ma poi ci pensa il SUA Act a inchiodare i due accusati imponendo a loro la "prova dell'innocenza". - La "Scena del Crimine" (Annex48) http://www.seeninside.net/piracy/it-alle1.htm#c5 dove si riportano le posizioni reciproche fra Enrica Lexie e St. Antony al momento degli spari con posizioni palesemente sbagliate, rappresentando la direzione della Lexie con una differenza di 20° rispetto a quella che risulta da tutti i dati a disposizione (compresi quelli indiani) La direzione della Lexie (bianco) è rappresentata errata di 20°. In questo modo i colpi possono colpire il lato destro del St. Antony, dove in effetti stanno. Mettendo la Lexie nella giusta direzione (giallo) i colpi possono solo colpire il lato opposto, il sinistro. Se poi affrontiamo i capitoli "Eventi" (Annex1) e "Testimonianze" (Annex2 e Annex46) possiamo rilevare una serie macroscopica di elementi di contraddizione, imprecisione e quant'altro: - La pretesa mancata ricezione dello SSA Alert da parte della Guardia Costiera - Le contraddizioni sull'orario e sulla posizione dichiarate fina dalla sera dei fatti dal testimone principale Freddy Bosco. - La catena dell'informazione sull'incidente che risulta gestita da tre persone apparentemente estranee ai fatti per cui in sostanza non sappiamo a che ora si è sparato contro il St. Antony. - Le testimonianze pubbliche dei pescatori facenti parte dell'equipaggio che dichiarano due giorni dopo i fatti (compreso Freddy Bosco) essere avvenuto l'incidente da tutt'altra parte (in acque territoriali!) rispetto alla posizione della Enrica Lexie. Se poi affrontiamo lo Charghe Sheet (Annex3) dobbiamo rilevare macroscopiche omissioni dell'indagine verso altri potenziali colpevoli, e rapportando lo Charge Sheet con il libro di bordo depositato a Amburgo dall'Italia (da considerare giuridicamente "atto vero fino a prova contraria") addirittura l'evidenza che la Guardia Costiera si riferisce esplicitamente a un altro attacco pirata avvenuto ore prima rispetto all'incidente della Lexie. E altri elementi indicati nei rispettivi documenti specifici. Ma tutto questo, che in dibattimento processuale fra accusa e difesa certificherebbe l'inconsistenza dell'impianto accusatorio determinandone il rigetto o l'archiviazione per manifesta infondatezza, può essere vanificato dall'applicazione del SUA Act che ridurrebbe il dibattimento a una sola domanda verso i due accusati: - Esibite la prova che siete innocenti. Altrimenti siete colpevoli. E oltretutto per inquirenti e giudici con il paravento dell'Art. 14: ove successivamente risultasse un clamoroso errore giudiziario nessuno di quelli che hanno concorso a commetterlo sarebbe imputabile, nemmeno per un blandissimo "negligenza e imperizia" vista la loro ovvia e scontata "buona fede". Che invece non è prevista per gli accusati, nemmeno come semplice "attenuante generica" E' impossibile fornire la prova di essere innocenti a fronte di una "ragione di credere" formata su prove scientifiche raffazzonate, errate e contraddittorie come quelle citate. E' impossibile come era impossibile per la Strega provare all'Inquisitore di non essere andata al Sabba infernale volando su una scopa e di non essersi accoppiata sette volte col Diavolo. La difesa è possibile (ed è un "diritto" sancito da tutte le Costituzioni) seguendo scrupolosamente la moderna procedura penale e le basi costituzionali del Diritto così come viene applicato in Italia, nell'Unione Europea, e in tanti altri Stati nel mondo, e affermato dal diritto internazionale. Altrimenti non esiste il "giusto processo" Esiste quindi una ragione in più, oltre che l'interpretazione dei trattati internazionali, per non assegnare all'India la giurisdizione sul caso, ragione che supera questi trattati e investe la sfera giuridica e quindi quella dei Diritti Umani. WRITTEN OBSERVATIONS OF THE REPUBLIC OF INDIA Osservazioni scritte della Repubblica dell'India https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Response/VOL_1.pdf  A riprova di quanto fin qui sostenuto possiamo citare il documento scritto depositato dall'India il 6 Agosto 2015 al Tribunale di Amburgo. In questo documento (70 pagine + 56 allegati) il rappresentante dell'India Dr. Neerhu Chadha ribadisce perentoriamente la colpevolezza dei due accusati. Benchè gli si potrebbe obiettare che non è stato fatto un processo e emessa una sentenza, e che a quasi quattro anni dai fatti gli inquirenti indiani ancora nemmeno hanno depositato nei loro tribunali i capi di accusa, ma si deve rilevare che per la Repubblica dell'India (non un avvocato, un inquirente, un giornalista, ma proprio "Republic of India") i due sono già considerati colpevoli. E questo evidentemente proprio in considerazione degli "automatismi" previsti dal SUA Act, altrimenti nessuno (nemmeno uno Stato) potrebbe dichiarare colpevole un individuo prima ancora che vengano depositati in Tribunale i capi di accusa. Le dichiarazioni dell'India a riguardo sono perentorie e inappellabili, non c'è spazio al minimo dubbio. E fra i 56 allegati a supporto ci sono anche quelli tecnici che dovrebbero dare la "prova scientifica" della colpevolezza degli accusati, e di cui si è dato qualche stralcio nelle pagine precedenti. Conclusioni A parere del sottoscritto: - a meno che di ipotizzare che il rappresentante dell'India non sapesse definire la reale valenza giuridica e scientifica degli allegati che portava a supporto delle sue affermazioni di colpevolezza, - oppure che non avesse esaminato a dovere i documenti che andava presentando, - e considerando che in assenza di una sentenza emessa e motivata non ci si lascia andare a proclami di colpevolezza mentre in una sede istituzionale internazionale si sta rappresentando uno "Stato sovrano" (e questo lo sanno tutti), il deposito delle "osservazioni scritte" è stato finalizzato ad avere un vantaggio nella sentenza. Presentando la colpevolezza dei due accusati in modo perentorio e supportato da decine di allegati che probabilmente giudici e avvocati non avevano il tempo di verificare a fondo, e in assenza di un documento a difesa da parte italiana che non era nemmeno stato allestito perché l'ITLOS doveva occuparsi solo di giurisdizione, si è voluto condizionare sulla "colpevolezza" il pensiero dei giudici influenzando la decisione finale. Presentando i due accusati come "oggettivamente colpevoli" essi sono rimasti privi della libertà personale e in "custodia giudiziaria" dell'India. Quanto sopra descritto dimostra che la Repubblica dell'India in questa vicenda non sta cercando la "Giustizia" ma solo la "Vittoria".


Annexes 27, 29, 33 e 46: Testimoni e Superstiti
I Testimoni: Le dichiarazioni di Vitelli, Gupta e Samson
In questo paragrafo verrà fatta l'analisi degli ANNEXES 27, 29 e 33;
Si tratta delle deposizioni (statement) rese alle autorità indiane da tre persone che al momento dell'incidente erano a bordo della petroliera Enrica Lexie con diversi ruoli e incarichi:
Statement of Mr Vitelli Umberto, Captain of the MV Enrica Lexie, 15 June 2013
http://www.seeninside.net/piracy/itlos-annex-27.pdf
Statement of Mr Sahil Gupta, Crew member of the MV Enrica Lexie, 26 June 2013
http://www.seeninside.net/piracy/itlos-annex-29.pdf
Statement of Mr Victor James Mandley Samson, Crew member of the MV Enrica Lexie, 24 July 2013
http://www.seeninside.net/piracy/itlos-annex-33.pdf

NOTAqueste deposizioni rese agli inquirenti della NIA (National Investigation Agency indiana) sono successive di circa un anno all'emissione dello Chargesheet (il documento di riepilogo delle indagini in cui si chiede il rinvio a giudizio dei due accusati, che è del maggio 2012) redatto dalla polizia dello stato del Kerala (ANNEX 3)

Lo scopo del presente paragrafo è trovare nelle deposizioni elementi sulla ricostruzione dei fatti utili alla difesa dei due accusati.

Deposizione del Comandante della Enrica Lexie, Cap. Umberto Vitelli

Dalla deposizione del Cap. Vitelli, che si trovava sul ponte della stazione radio, non emergono elementi interessanti per la ricostruzione dei fatti.
All'udire dei colpi di fucile il Cap. Vitelli ha premuto il pulsante di allarme generale, ha avvertito l'equipaggio che non era una esercitazione e di ricoverarsi nella "Citadel" della nave (è una locale protetto) e premuto il pulsante dello SSAS (il sistema automatico di allarme, della cui attivazione abbiamo riscontro)
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A - I have not watched the starboard site
B - I have seen the boat around 80 to 100 mt on the ship
C - I have seen a fraction of the boat
D - When I saw the boat from the bridge I have not seen any armed person on the board of the boat.
E - I did not see any ladders or hook in the boat
F - I have not cross checked with Fulbaria about the presence of the armed man and other crew members
G - In my esperience I not face any pirate attack

A - Non ho guardato il ponte di dritta
B - Ho visto la barca circa 80 a 100 mt dalla nave
C - Ho visto una frazione della barca
D - Quando ho visto la barca dal ponte non ho visto alcuna persona armata a bordo della barca.
E - Non ho visto nessuna scala o gancio in barca
F - Non ho fatto un controllo incrociato con Fulbaria circa la presenza di un uomo armato e altri membri dell'equipaggio
G - Nella mia esperienza non ho affrontato nessun attacco dei pirati
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Deposizione del Secondo Ufficiale della Enrica Lexie, Mr. Sahil Gupta

Mr. Shail Gupta è Secondo Ufficiale sulla Enrica Lexie (terzo nella linea gerarchica dopo il Master (Cap. Vitelli) e il Primo Ufficiale (Mr. Samson)
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A - Ship time is 30m behind IST timeB - About 15.45 my watch duty Naren Fulbaria reported that the notice of fishing boatC - I asked him to monitor itD - I checked the position on the radar and I was sure that the boat will clearly passing without collisionE - When I heard firing the boat was about 200 mt away from the shipF - It was a normal fishing boat and I did not seen anything unusual with itG - I have not see any person armed in the boat.

A - L'ora della nave è 30 minuti dietro sull'ora IST
B - Circa alle 15.45 del mio orologio Naren Fulbaria ha riferito la notizia della barca da pesca
C - Gli ho chiesto di monitorarla
D - Ho controllato la posizione sul radar ed ero sicuro che la barca sarebbe chiaramente passata senza collisioni
E - Quando ho sentito sparare la barca era a circa 200 metri di distanza dalla nave
F - Era un normale peschereccio e non ho visto niente di insolito con esso
G - Io non ho visto nessuna persona armata nella barca.
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Deposizione del Primo Ufficiale della Enrica Lexie Mr. Victor James M. Samson

Mr. Samson arriva sul ponte di comando esattamente alle 16:00 "ship time"elt, all'inizio del suo turno, in coincidenza con l'annuncio dell'allarme generale.
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A - I took the binocular and went to the AFT window (behind window), and sighted a boat drawing away.
B - There were not hooks and ladders in the boat
C - The sighted boat looked like a fishing boat and there no was no armed people in that fishing boat

A - Ho preso il binocolo e andai alla finestra AFT (dietro la finestra), e ho avvistato una barca che si allontanava.
B - Non c'erano ganci o scale nella barca
C - La barca avvistata sembrava una barca da pesca e non c'era nessuna persona armata in quella barca da pesca

LA TESTIMONIANZA MANCANTE
Imbarcato in affiancamento del Comandante Vitelli sulla petroliera si trova anche il Capitano CARLO NOVIELLO con lunga esperienza di comando.

Al momento dell'incidente è l'unico marittimo italiano presente sul ponte di comando, testimone oculare dell'intera sequenza di fatti. Ascoltato nei giorni successivi all'incidente dalla polizia del Kerala e successivamente dagli inquirenti della NIA, a Kochi il 9 agosto del 2013.

Della sua testimonianza non v'è traccia negli allegati indiani consegnati all'ITLOS, delle sue dichiarazioni abbiamo solo quanto riportato dalle agenzie giornalistiche (ANSA e ADNKRONOS) e la notaintervista a RADIO CAPITAL diffusa in rete sul sito de LA REPUBBLICA.
I Testimoni: Discussione
A quanto sembra le deposizioni di tre esperti uomini di mare concordano su alcuni punti importanti:
  1. era un peschereccio (Gupta, Samson)
  2. è stato "visto" (Vitelli 100mt, Gupta 200 mt, Samson 100 mt.)
  3. non aveva a bordo ganci o scale per l'abbordaggio (Vitelli, Gupta, Samson)
  4. non c'erano persone armate (Vitelli, Gupta, Samson)
Bene, dopo aver lavorato per l'accusa ora lavorino per la difesa.
St.Antony-Judicial-Image
L'unica immagine ufficiale del peschereccio fornita dall'India all'ITLOS (in ANNEX 47)
Quanto sopra presuppone che fossero in grado di identificare il St.Antony.
Avendo fatto le deposizioni oltre un anno dopo i fatti avranno visto innumerevoli volte le immagini del St.Antony, e potevano benissimo riconoscerlo in quello che avevano visto protagonista dell'incidente con la Enrica Lexie.
E' ovvio che indicare dettagli precisi come l'assenza di ganci e scale per l'abbordaggio e l'assenza di persone armate deve ricomprendere sia la descrizione dell'imbarcazione sia il nome ben visibile sulla prua.
Non si può essere, e in tre persone, con la vista d'aquila sui ganci e miopi sul nome che si può stimare lungo oltre un paio di metri.
L'altro elemento contrario alla credibilità di queste deposizioni è l'assenza delle domande degli inquirenti.
Se fossero "verbali" ci sarebbe stata la domanda e relativa risposta.
Invece in questi "statement" si potrebbe immaginare l'inquirente che freme di curiosità per sapere se i tre testimoni riconoscono il St.Antony, ma questi pur descrivendo tutto con dovizia di particolari (ganci, scale, assenza di armi, etc...) omettono il particolare fondamentale dell'identificazione.
E l'inquirente è deluso per l'assenza della prova testimoniale, ma non glielo chiede.
Non regge, è chiaro che negli "statement" avremmo dovuto trovare la risposta alla domanda fondamentale: la barca che tutti hanno visto era o non era il St.Antony?
I Testimoni: Conclusioni
Dalle deposizioni di VitelliGupta, e Samson la barca che si avvicinò alla Enrica Lexie causando la reazione del personale di servizio di guardia non è identificata.
Le testimonianze descrivono particolari (ganci, scale, assenza di armi, etc...) che presuppongono una ovvia identificazione e riconoscimento dell'imbarcazione da parte dei testimoni oculari.
Invece le deposizioni lasciano questa identificazione alla fantasia di chi legge, in un quadro molto più assimilabile a tecniche mediatiche che a prassi giudiziaria. Questo può andar bene per manipolare un pubblico sprovveduto per assenza di preparazione professionale specifica, ma di nessun valore in una aula giudiziaria dove sui verbali si riporta: "a domanda risponde". Ed è del tutto ovvio che gli inquirenti dovevano "chiedere" ai testimoni se l'imbarcazione da loro "vista" era o non era il St.Antony.
Volendo considerare attendibili queste testimonianze si deve ancora una volta concludere che la barca in questione non fosse il St.Antony perché non viene identificata da nessuno dei tre testimoni oculari.
Come vedremo però queste testimonianze sono funzionali alla possibilità di applicare al caso il SUA Act, perché ne contengono gli elementi fondamentali: gli accusati hanno sparato su persone disarmate che non costituivano pericolo o minaccia (non avevano armi, scale o ganci di abbordaggio)
I Superstiti: Le Dichiarazioni di Kinserian, Freddy e Adimal
Nei successivi paragrafi verrà fatta l'analisi di ANNEX 46;
Si tratta degli Affidavit (dichiarazioni spontanee) rese alle autorità indiane da tre persone che al momento dell'incidente sul peschereccio St.Antony
Affidavits of Mr Kinserian, Mr Freddy and Mr Michael Adimal, 30 July 2015 and 30 August 2015
Lo scopo è trovare nelle dichiarazioni elementi sulla ricostruzione dei fatti utili alla difesa dei due accusati.
NOTA: queste "dichiarazioni spontanee" sono state rese fra il 30 Luglio e il 4 Agosto 2015, e quindi si considerano funzionali alle "Osservazioni scritte" depositate dalla Republic of India al Tribunale di Amburgo appena una settimana dopo, il 6 Agosto 2015;
Le dichiarazioni spontanee vengono rese da:
  1. - Mr. Kinserian Leon (47), pescatore
  2. - Mr. Freddy Bosco (34), pescatore e armatore del St.Antony
  3. - Mr. Michael Adimai (58), pescatore
L'armatore del St.Antony
Mr. Michalel Adimai e Mr. Kinserian dichiarano essere Mr. Freddy Bosco l'armatore del St.Antony [...the fishing boat St.Antony's owned by my friend Freddy - Michael] [...was owned by my friende Freddy- Kinserian] Lo stesso Mr. Freddy Bosco conferma di essere l'armatore del peschereccio St.Antony [... is in my ownership...]
Questo è in contraddizione con quanto dichiarato alle autorità da Mr. Freddy Bosco la sera stessa dei fatti 15 Febbraio 2012 (vedi FIR, in ANNEX 2) [I called Prabhu, owner of St.Antony's boat... - Freddy]
contraddizione-FIR
Le dichiarazioni rese alla polizia da Freddy Bosco il 15 febbraio 2012 (ANNEX 2)
E' della massima importanza chiarire chi fosse il reale proprietario del St.Antony perché dopo le cosiddette "indagini" l'imbarcazione viene dal Tribunale "restituita" e quindi fatta affondare.
Restituita a chi?
L'affondamento del St.Antony è funzionale a pregiudicare i diritti della difesa che esclusa sia dal sopralluogo sulla barca che dalla successiva perizia balistica non potrà più tornare a fare rilievi e analisi.
In pratica, a cancellare eventuali residui di polvere da sparo, microframmenti metallici, tracce ematiche etc.)
Se il proprietario del St.Antony è questo fantomatico Mr.Prabhu al quale viene riferito della sparatoria, e che poi delega altre persone a riferire alle autorità, e che poi una volta avuto restituito il peschereccio lo affonda, è chiaro che Prabhu diventa un attore della vicenda e il suo ruolo va (e andava) indagato;
Stupisce anche che il Freddy Bosco possa impunemente sostenere versioni diverse di fronte alle autorità e poi si pretenda di mantenerlo testimone affidabile, addirittura "supertestimone" mentre visto il turbinio di dichiarazioni diverse su orari, posizioni, ruolo etc. in un Tribunale italiano non lo farebbero neanche entrare.
Le "dichiarazioni fotocopia"
L'aspetto singolare di questi "Affidavit" è che sono fotocopie l'uno dell'altro, nulla a che vedere con le "dichiarazioni spontanee" che vorrebbero rappresentare.
affidavit
Comparazione del racconto dei fatti come esposto nei tre diversi affidavit
Potrebbe sembrare una stravaganza quella di far "dichiarare spontaneamente" le stesse parole, in realtà questo passo che si ripete è funzionale al fine da parte delle autorità indiane di usare nel processo la legge antipirateria SUA Act.

C'è tutto quello che serve per arrivare a una condanna senza dover esibire prove di colpevolezza in base alla Sez. 3 del SUA Act 2002. (vedi il capitolo "Applicabilita' della "SUA Act" al Caso Enrica Lexie")
Queste tre testimonianze di soggetti che erano a bordo del St.Antony si integrano e completano quelle ottenute dai tre soggetti che erano a bordo della Enrica Lexie: Vitelli, Gupta e Samson.
  1. Quelli a bordo della Enrica Lexie testimoniano che:
(1) era un peschereccio
(2) non aveva a bordo scale o ganci
(3) non c'erano persone armate
  1. Quelli a bordo del St.Antony testimoniano che:
(4) identificano gli autori degli omicidi in Latorre e Girone (che sarebbero stati riconosciuti da tutti e tre i testimoni);
(5) hanno sparato senza motivo o provocazione;
(6) senza fornire alcun avviso;
(7) provocando la morte;
(8) provocando danni a una imbarcazione.
C'è tutto quello che serve, purché nel procedimento giudiziario non entrino le "prove scientifiche", o meglio non si pretenda di sottoporle a verifica.
Certamente serve una certa acquiescenza da parte della difesa per accettare senza fiatare le misure prese col metro a nastro e le conclusioni coi centesimi di millimetro, o l'occultamento della autopsia che con le misure dei proiettili repertati scagiona i due accusati. Ma anche lo "approssimativamente similari" che nel report della balistica descrive la differenza fra i proiettili repertati intracorpore e quelli in dotazione agli accusati.
Ma serviva una certa acquiescenza anche per accettare senza fiatare lo straccio dei diritti della difesa, la distruzione dei reperti giudiziari, l'omissività delle indagini e così via.
Quindi a quanto sembra le autorità indiane sono fiduciose che questa acquiescenza continuerà ad esserci, stante il silenzio seguito al deposito delle "Osservazioni scritte" del 6 agosto 2015 ad Amburgo.
I Superstiti: Conclusioni
Gli affidavit sono funzionali a poter celebrare un processo usando la legge SUA Act, così come lo erano le testimonianze delle tre persone imbarcate sulla Enrica Lexie.
Chiaramente a quasi quattro anni dai fatti gli inquirenti indiani non avevano testimonianze che dal St.Antony riconoscessero gli spari provenienti dalla Enrica Lexie, e quindi si è provveduto con la fotocopiatrice pochi giorni prima di depositare il documento di accusa ad Amburgo.
Naturalmente è tutto contestabilissimo: l'occhio umano con acutezza visiva di 10/10 può discriminare particolari sottesi a un arco di 1/60°, e quindi sarà possibile verificare se da bordo del St.Antony fosse possibile riconoscere i volti di Latorre e Girone, o se da bordo della Enrica Lexie fosse possibile vedere che non c'erano i ganci o le armi.
Se poi dall'analisi ottica dovesse venir fuori che questi sei testimoni possono vantare una acutezza visiva poniamo di 100/10 (cento decimi, molto meglio delle aquile) avremo un altro argomento "tecnico" su cui disquisire in Tribunale.
Analisi Annex ITLOS: Conclusioni
Conclusioni finali
Nelle osservazioni scritte rese il 6 agosto 2015 ad Amburgo a supporto della pretesa proclamata colpevolezza dei due accusati, la Republic of India ha portato come documenti di supporto unicamente quelli elaborati dagli inquirenti del Kerala e raccolti nell'elenco descritto nello Chargesheet (ANNEX 3) che è del maggio 2012;
Già nello Chargesheet stante l'evidente inconsistenza delle prove raccolte e quindi l'impossibilità di:
  1. - depositarle in Tribunale;
  2. - renderle disponibili alla difesa;
  3. - trasmetterle alla magistratura italiana che ne aveva fatto più volte richiesta.
si invoca il ricorso alla legge SUA Act.
Ma per poterla poi applicare in un procedimento giudiziario mancavano gli elementi di cui alla Sez. 3 (vedi il capitolo "Applicabilita' della "SUA Act" al Caso Enrica Lexie")
Questi elementi sono stati creati con le "testimonianze" rese per VitelliGupta e Samson a maggio 2013, e per KinserianFreddy e Michael ad agosto 2015;
In questo modo si escludono totalmente le "prove scientifiche" (semmai restano come orpello per i media e le opinioni pubbliche) e il procedimento giudiziario torna a basarsi unicamente sulle "testimonianze" come ai bei tempi della caccia alle streghe, dove era la malcapitata a dover dimostrare di non essere andata al Sabba Infernale volando su una scopa.
In buona sostanza gli inquirenti indiani gestiscono la vicenda a proprio uso e consumo fin dal giorno successivo i fatti quando hanno portato un falso peschereccio St.Antony sotto la murata della Enrica Lexie. Fino ad arrivare alle "dichiarazioni-fotocopia" di ANNEX 46 funzionali all'applicazione del SUA Act.
E poiché gli accordi internazionali sul Diritto del Mare sono chiarissimi e assegnerebbero la giurisdizione all'Italia si tenta di far passare la vicenda come un episodio di delinquenza comune, in sostanza i militari italiani sparano per divertirsi, e in questo modo non è più materia di Diritto del Mare.
Da qui la fretta di produrre gli Affidavits (ANNEX 46) e lo sproloquio colpevolista depositato il 6 Agosto 2015.
Tutto questo non ha niente a che vedere con lo "Stato di Diritto", il Tribunale di Amburgo e ora il Tribunale dell'Aia dovevano pronunciarsi unicamente sulla giurisdizione ma è stata proprio l'India a portare in questa tribuna internazionale l'aspetto innocenza-colpevolezza col documento scritto depositato il 6 agosto.
E quindi ora "obtorto collo" il Tribunale dell'Aia non potrà esimersi dal valutare la vicenda nel suo complesso perché:
  1. - una eventuale assegnazione all'India della giurisdizione
  2. - la conseguente volontà dell'India di trattare gli accusati come criminali comuni
  3. - la conseguente applicazione della Legge SUA Act per poter arrivare a una condanna altrimenti impossibile in uno Stato di Diritto.
squalificheranno per sempre il Tribunale Internazionale.
(Tratto da Seeninside di Luigi Di Stefano)
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1 commento:

  1. Questa è la conferma che l'india ha sempre mentito sapendo di mentire. Una vergogna per l'umanità.

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