Denunciati
in massa. Dal Presidente della Repubblica Re Giorgio passando per
Renzi, Grasso, Boldrini e tutto il parlamento al completo.
Ecco la denuncia sporta presso i Carabinieri di Roma:
ROMA, 02/08/2014
Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c. Ad Altri
Querela/denuncia
per incostituzionale, illegale ed illecita modalità di candidatura
elettorale e conseguente incostituzionalità e decadenza degli eletti e
dei governi succedutisi dal 21 dicembre 2005.
CONTRO :
1) Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2) Il Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi
3) Il Presidente della Camera Laura Boldrini
4) Il Presidente del Senato Pietro Grasso;
5) Tutti i componenti del governo dei tecnici nominati da Giorgio Napoletano
6) Tutti i Parlamentari proponenti e votanti la legge 270 del 21 dicembre 2005 “Porcellum”;
7) Tutti i Parlamentari eletti a partire dal 21 dicembre 2005;
8) Tutti i componenti di tutti i governi tecnici succedutisi dal 21 dicembre 2005;
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
7) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
8) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
9) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
10) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
11) Associazione a delinquere (art.416 bis);
12) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
13) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
14) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
15) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
16) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
17) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
18) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
19) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
20) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
21) Furto (art.624 c.p.);
22) Truffa (art.640 c.p.);
23) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
24) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 1; 3; 48.54; 56 . 58. 91; 96.-
Il testo della Costituzione all’articolo
1 comma 2 dice : < ….La Sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.>;
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
….omissis …
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 54. Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto…. omissis …
Art.
58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età….. omissis
…..
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art.
96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
PREMESSA
La legge n 270 del 21 dicembre 2005 ha
modificato il sistema elettorale italiano delineando la disciplina
attualmente in vigore, salve le modifiche ad essa apportate dalla
sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale (pubblicata in G.U. il 15
gennaio 2014, con effetti decorrenti dal giorno successivo) che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della stessa
legge. La legge è stata formulata principalmente dall'allora Ministro
per le Riforme Roberto Calderoli, che in seguito ad un'intervista
televisiva (durante il programma Matrix, allora condotto da Enrico Mentana) fu soprannominata porcellum dal politologo Giovanni Sartori.
La norma ha sostituito le precedenti leggi numeri 276 e 277 del 1993 (cosiddetto Mattarellum) introducendo sistema radicalmente differente, in linea di principio basato sulla formula elettorale
proporzionale
un del "quoziente intero e dei più alti resti" (metodo Hare), ma con
spirito sostanzialmente maggioritario dovuto a clausole di sbarramento e
al forte premio di maggioranza.
Il
17 maggio 2013 è stata depositata l'ordinanza con quale la Corte
Suprema di Cassazione, I sezione civile, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale di alcune disposizioni della vigente legge
elettorale, in particolare delle modifiche introdotte dalla legge 270
del 2005 (ordinanza n. 12060/2013).
La Corte ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ed ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.
Il giudizio ha avuto origine nell'atto di citazione in
giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
dell'Interno, presentato dall'avv. Aldo Bozzi in qualità di cittadino
elettore al Tribunale civile di Milano nel novembre 2009, adducendo che
le disposizioni della vigente legge elettorale gli avrebbero impedito
l'esercizio libero e diretto del diritto di voto nelle elezioni del 2006
e del 2008, in contrasto con gli articoli 48, 56 e 58 della
Costituzione.
Nell'atto
di citazione, le previsioni della legge elettorale, che non consentono
la scelta del singolo candidato da parte dell'elettore, che
attribuiscono premi di maggioranza e che prevedono l'indicazione del
capo di ciascuna lista o coalizione condizionando l'autonomia del Capo
dello Stato, sono state fatte oggetto di questioni incidentali di
costituzionalità delle quali si è chiesto la rimessione alla Corte
Costituzionale, motivando sul punto della rilevanza e non manifesta
infondatezza.
Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune parti della legge formalmente
annullate il 16 gennaio 2014. Le parti annullate riguardano
l'assegnazione dei premi di maggioranza, poiché indipendenti dal
raggiungimento di una soglia minima di voti alle liste (o coalizioni), e
l'impossibilità per l'elettore di fornire un preferenza.
Insomma, l'Italicum di Renzi potrebbe essere approvato solo a fronte di nuove elezioni.
L’importantissima
recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, n. 8878/14 del 4
aprile 2014, nella quale, con l'efficacia del "giudicato erga omnes
…………..
" è stato accertato e dichiarato che "...i
cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto
personale, eguale, libero e diretto secondo il paradigma costituzionale,
per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a
causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente
alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e
a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i
propri rappresentanti in Parlamento...".
Dopo questa premessa, arriva la parte decisiva: "Il
principio di continuità dello Stato non può legittimare fino alla fine
della legislatura le Camere elette in violazione della libertà di voto e
che sono il frutto della grave ferita inferta " alla logica della rappresentanza consegnata dalla Costituzione".
Ciò comporta una grave violazione del giudicato costituzionale e di quello della Corte di Cassazione, nonché unapersistente inammissibile violazione della Costituzione.
Si tratta di pronuncia che è destinata a spiegare i propri effetti proprio per il futuro e che, quindi, non
può essere ignorata, poiché ha accertato con forza di giudicato
l'avvenuta violazione del diritto di voto di tutti gli elettori
italiani.
Ne consegue che l'attuale Parlamento, stante " la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica",non ha alcuna legittimazione democratica per apportare modifiche alla vigente Costituzione, né per modificare la legge elettorale risultante dalla sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale.
Auspichiamo,
pertanto che preso atto dell'ineludibile giudicato e dell'obbligo
giuridico di darvi pronta attuazione, si promuovano gli atti necessari
affinché il Popolo Italiano sia finalmente messo in grado di "esercitare
il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto secondo il
paradigma costituzionale".
Nonostante
le grida di allerta che andiamo urlando, lontano appare il risveglio
dell’attenzione dell’opinione pubblica. Da decenni la cosiddetta
Sovranità Popolare garantita dall‘art. 1 della Costituzione viene
sottratta con subdole azioni di malgoverno, legiferazione lobbistica,
usurpazione ed estorsione di diritti…. Tutto questo alla luce del sole
ma anche in questo caso, come stiamo qui dimostrando, in modo ILLEGALE, DISPOTICO, SPIETATO USURPATIVO, DITTATORIALE .
È in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del
potere arbitrario, usurpativo e discrezionale, sperequativo, della
élite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamenti
nazionali e degli organismi internazionali dalla facciata apparentemente
presentabile.
Si
deve porre fine a questo occulto, perverso e sotterraneo lavorìo
legislativo, giuridico nazionale ed internazionale di svuotamento dello
Stato e della Costituzione ci ritroveremo tutti a diventare a tutti gli effetti schiavi, succubi, soggiogati, prigionieri di un regime sovranazionale ….
Questa denuncia/querela è per gridare ancora una volta che non
si possono svendere senza il loro esplicito consenso, ed
impunemente……., i Cittadini , lo Stato, la Nazione, … e soprattutto non
si possono annullare i loro “naturali e costituzionali diritti”…
Le
violazioni alla Costituzione conteggiate ed evidenziate in apice sono
previste negli almeno otto articoli violati, stravolti, disattesi…. I tanto decantati esaltati, magnificati dalla costituzione :.
l’equità legale, sociale, economica, imprenditoriale….. la parità di
diritti dei cittadini di fronte alla legge ed allo Stato …. la rimozione
degli ostacoli che limitano di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini…. ….
Il testo dell’articolo 136 della Costituzione è chiarissimo ed ininterpretabile … :
TITOLO VI – GARANZIE COSTITUZIONALI – Sezione I – La Corte Costituzionale.
Art.
136. Quando la Corte (Costituzionale) dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
È quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome (anche Magistrato, giudice, …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti messi
in
atto da questi usurpatori ed annichilitori dei valori costituzionali
ad esempio quelli inerenti i governi di nominati …. di “non eletti”e
parlamenti di abusivi.
Il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare,
diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo, e non solo al
popolo nel suo insieme. Ciò è definito all’art. 1 della Costituzione
che sancisce che la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è legittima.(anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri…
Il diritto alla resistenza è
equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla
sicurezza ed ordine pubblico che impone al cittadino di attivarsi in
carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza
del verificarsi di un qualsiasi reato affinchè se ne ostacoli ed
impedisca la realizzazione, …
Occorre
quindi per dare nuova legittimità e costituzionalità al parlamento
dichiarare “nulle” e dunque disconoscere tutte le leggi e norme di ogni
ordine e grado emanate, promulgate, ratificate dai governi e parlamenti
abusivamente costituiti a partire dal 21 dicembre 2005 e ….
procedere immediatamente alla decadenza di tutte le attuali cariche parlamentari e governative e soprattutto a………urgentissime nuove elezioni politiche …
Oggi viceversa siamo al punto che dei nominati (mai eletti, neppure in un parlamento abusivo….) … Stanno tentando finora impunemente di modificare (manu militari) le regole costituzionali della libera e democratica vita politica della Nazione.
Questo
non è più accettabile, e se la magistratura non dovesse intervenire
tempestivamente per la parte che le compete, nella rimozione del vulnus
qui denunciato, sarà inoppugnabilmente collusa con i non legittimati
usurpatori, manipolatori, psuedo riformisti e conquistatori delle
istituzioni.
Questa condizione io la chiamo annullamento dei diritti e RIDUZIONE IN SCHIAVITU’…
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
a) Arrestare
immediatamente i volgari criminali malfattori che occupano abusivamente
il tempio della democrazia e delle libertà istituzionali in attesa dei
dovuti ed inderogabili processi;
b) di
voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla
configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione
dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle
autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un
reato quale l’attentato alla Costituzione.
c) di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
Ricordo,
sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’
obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di
evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in
caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei
confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e
dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve
uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi
giudici.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
ECCO SCHEMATICAMENTE:
Allegato n° 1 testo sentenza n° 1/2014 di n° 16 (sedici) facciate.
Allegato n° 1 testo sentenza n°8878 del 4 aprile 2014 di n°17 (diciassette) facciate.
(Fonte)
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