L'analisi del testo licenziato dall'autorità garante delle comunicazioni
per la difesa dei contenuti digitali coperti dal diritto d'autore e la
repressione della pirateria. Che potrebbe darle un potere inaudito sul
web: sulla rimozione di contenuti e l'oscuramento di siti sotto accusa
Sono numerosi e intricati i punti dibattuti della recente delibera con
cui Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) intende riformare le
regole alla base del mercato dei media digitali italiani. In generale le
critiche riguardano alcune frasi del testo che- nonostante le
rassicurazioni dei commissari Agcom- aprono la porta a interpretazioni
draconiane della norma. Insomma, la delibera potrebbe darle un potere
molto ampio, inaudito, sul web: sulla rimozione di contenuti e
l'oscuramento di siti accusati di pirateria. Per capirci di più, vediamo
la delibera nel contesto e poi nel dettagli dei singoli punti.
Tempistiche di attuazione. Per prima cosa, le norme non scattano ora ma a febbraio 2014. Fino a settembre incluso, inoltre, il testo è aperto a una consultazione pubblica in cui tutti potranno fare arrivare ad Agcom le proprie considerazioni e solo dopo questa fase avremo la versione definitiva. Che potrebbe quindi essere diversa, in alcuni dettagli almeno, a quella ora disponibile (che è tecnicamente infatti uno "schema di regolamento". Inoltre è sempre possibile- anzi, auspicabile- che da qui a febbraio il Parlamento intervenga con una legge per chiarire fin dove può o non può spingersi Agcom nel regolare il diritto d'autore.
Tempistiche di attuazione. Per prima cosa, le norme non scattano ora ma a febbraio 2014. Fino a settembre incluso, inoltre, il testo è aperto a una consultazione pubblica in cui tutti potranno fare arrivare ad Agcom le proprie considerazioni e solo dopo questa fase avremo la versione definitiva. Che potrebbe quindi essere diversa, in alcuni dettagli almeno, a quella ora disponibile (che è tecnicamente infatti uno "schema di regolamento". Inoltre è sempre possibile- anzi, auspicabile- che da qui a febbraio il Parlamento intervenga con una legge per chiarire fin dove può o non può spingersi Agcom nel regolare il diritto d'autore.
Impianto complessivo della delibera.
Va detto inoltre che la repressione della pirateria è solo uno degli
aspetti della delibera. Secondo quanto dichiarato dai commissari Agcom e
il suo presidente Angelo Cardani, non ne sarebbe nemmeno l'aspetto
fondante. La delibera istituirà infatti anche un Comitato per lo
sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitale. Mirerà a
rimuovere le barriere alle offerte legali, a promuovere migliori accordi
di licenza, ridurre le finestre di distribuzione (così i film
arriveranno prima online), educare gli utenti alla legalità eccetera. Va
detto che qui le buone intenzioni sono indubbie, ma Agcom può solo fare
da collante e persuasore nei confronti di terze parti (Siae,
distributori...), senza un reale potere impositivo. Ce l'avrebbe invece
negli aspetti più contestati della delibera, quelli appunto per la
repressione della pirateria.
Primo dubbio: Agcom è legittimata ad agire come un'autorità giudiziaria?
A tal proposito, il primo dubbio giuridico è se Agcom sia legittimata
ad attribuirsi poteri che finora erano solo nelle mani dei giudici nel
reprimere la pirateria online. I giuristi sono divisi, in merito. Agcom è
stata investita dal decreto Romani sull'audiovisivo (del 2010, per
recepimento di una direttiva europea) ad agire contro la pirateria. L'ex
ministro dello Sviluppo economico sotto l'ultimo Governo Berlusconi di
fatto dava carta bianca all'Autorità. Secondo alcuni giuristi, però,
l'essere legittimata a fare nuove regole contro la pirateria non implica
necessariamente l'essere legittimata ad assumere poteri da autorità
giudiziaria. Per altro, Agcom intende proteggere ogni tipo di opera
digitale, cioè "una o più opere, o parti di esse, di carattere sonoro,
audiovisivo, videoludico ed editoriale, tutelate dalla Legge sul diritto
d'autore e diffuse su reti di comunicazione elettronica", a quanto si
legge nello schema di regolamento. Il dubbio sulla legittimità è ancora
più rilevante per quanto riguarda la tutela delle opere editoriali,
visto che il decreto Romani era sull'audiovisivo. E' uno degli aspetti
in cui servirebbe una legge del Parlamento o un decreto per fare
chiarezza.
La procedura contro la pirateria: prime fasi.
Tutto comincia quando un detentore di diritto d'autore si accorge che
le proprie opere sono su un sito (anche parti o anche semplicemente link
a queste, ospitate su altri server tipo cyberlocker). Allora chiede al
gestore del sito (qui si va da un semplice blogger a Google-Youtube) di
rimuoverle. Agcom, con il Comitato, incoraggerà la diffusione di sistemi
di autoregolamentazione come quelli di Youtube, che rimuove opere
pirata su segnalazione degli aventi diritto. Agcom interviene solo se
questo passaggio fallisce o se non c'è un sistema di
autoregolamentazione.
Allora il detentore aspetta sette giorni,
se c'è un sistema di autoregolamentazione, o due giorni se non c'è,
dall'invio della richiesta al gestore della pagina, e poi se non è
soddisfatto manda una segnalazione ad Agcom. Può andare direttamente da
Agcom però se non riesce a contattare il gestore della pagina.
Il
primo possibile intervento di Agcom è di identificazione. "Qualora il
gestore della pagina internet non sia rintracciabile, la comunicazione
di avvio del procedimento indirizzata ai prestatori di servizi all'uopo
individuati è accompagnata da una richiesta di informazioni volta a
consentire l'identificazione del gestore della pagina internet". "Il
prestatore di servizi dà riscontro alla richiesta di informazioni entro
quarantotto ore dalla sua ricezione". Il prestatore di servizi non è
definito nel testo della delibera, ma a rigor di logica in questo caso
dovrebbe essere l'hoster del sito web.
Qui alcune critiche
contestano il potere di Agcom di "de-anominizzare" i gestori di siti;
l'Autorità ribatte che già il Codice delle Comunicazioni elettroniche
del 2003 dà all'autorità amministrativa il potere di chiedere al
provider l'identificazione del destinatario dei suoi servizi. Agcom
quindi "informa l'uploader del contenuto, il gestore della pagina
internet e i prestatori di servizi che possono procedere all'adeguamento
spontaneo entro il termine di tre giorni dalla ricezione della
comunicazione stessa".
Pirateria, l'istruttoria.
L'istruttoria di Agcom inizia solo se c'è il rifiuto a rimuovere
spontaneamente. Allora entra nel merito e se accerta che c'è stata una
violazione, ordina ai "prestatori di servizi" di intervenire. Qui c'è il
punto che a detta di molte critiche è più ambiguo e potrebbe aprire a
interpretazioni preoccupanti. Si legge che l'Autorità ordina ai
prestatori di servizi di provvedere, entro tre giorni dalla notifica
dell'ordine, alla rimozione selettiva delle opere digitali diffuse in
violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ovvero alla
disabilitazione dell'accesso alle medesime, rispettando i criteri di
gradualità e di proporzionalità e tenendo conto, tra l'altro, della
gravità della violazione e della localizzazione del server". Qui Agcom
mette insieme indifferenziatamente procedure e figure diverse. L'hosting
provider può infatti rimuovere selettivamente il file pirata dai propri
server, mentre di regola il provider di accesso a internet può solo
oscurare il sito web. Il solo modo con cui il provider di accesso può
rimuovere opere singole è analizzare tutto il traffico degli utenti, con
grave violazione della privacy degli utenti, tramite sistemi di Deep
packet inspection. Agcom ne è consapevole, tanto che scrive nei
"considerata" che accompagnano il testo che sono "tecniche di filtraggio
non compatibili con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea". Diversi consiglieri Agcom, in precedenti
interviste, hanno dichiarato che non ci saranno sistemi di Deep packet
inspection. Però nel testo della delibera non viene chiarito quale
"prestatore di servizio" fa cosa e che insomma non si chiederà ai
provider di accesso di rimuovere selettivamente tramite filtraggio. Il
testo, così com'è scritto, dà adito a ogni possibilità e quindi c'è da
augurarsi una modifica che risolva l'ambiguità, già molto contestata dai
provider internet.
Un altro aspetto ambiguo: il provider può
impedire l'accesso al sito pirata alternando i propri Dns o bloccando
l'indirizzo Ip. La delibera ammette entrambi i modi; però secondo molti,
il blocco dell'Ip equivale a interrompere una comunicazione e quindi
censura. Il testo potrebbe essere interpretato così: che Agcom dà
facoltà al provider di scegliere come oscurare il sito e che non imporrà
il blocco via Ip; ma su questo il testo non è abbastanza esplicito. Con
l'aiuto dei considerata al testo, inoltre, si può intuire che Agcom
intenda chiedere agli hosting provider di rimuovere l'opera, se questa
contenuta su server italiani; ma se il sito è estero chiederà invece ai
provider internet di oscurarlo. Tuttavia, ancora una volta, il testo
effettivo non discrimina questi ruoli.
Tutta la procedura dura 45
giorni, che scendono a 10 nei casi più gravi, affrontati da Agcom nel
cosiddetto "procedimento abbreviato". Nel quale si dà solo un giorno ai
"prestatori del servizio", alla fine del procedimento, per ottemperare
(contro i tre giorni del procedimento normale). Pena una multa da 150 a
150 mila euro. Anche sui tempi ristretti di queste tempistiche c'è
polemica.
Con quali risorse? Un altro aspetto
ancora da chiarire è come riuscirà Agcom a imbastire questi
procedimenti: con quali risorse, con quale personale aggiuntivo? Il tema
non è secondario perché se avrà risorse insufficienti potrebbero
succedere due cose: un eccesso di permissività (non darà seguito a molte
segnalazioni dei detentori di diritto) o un eccesso di severità
("errori giudiziari" dovuti a frettolosità, per non poter seguire bene
tutti casi che le vengono sottoposti).
Le garanzie dell'Autorità per utenti e diritti di internet.
Va detto che l'Autorità ha posto alcune garanzie a tutela degli utenti e
delle libertà di internet. Ha scritto nel testo che non colpirà i
downloader (e nelle Faq del provvedimento ha aggiunto che non colpirà
nemmeno gli uploader del peer to peer, quindi se la prenderà solo con i
siti e i relativi gestori). Nell'articolo due scrive che "opera nel
rispetto dei diritti e delle libertà di manifestazione del pensiero, di
cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e
delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore"; "nel rispetto
delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea". Adesso il passo che resta da fare è
trasformare queste dichiarazioni di principio in un testo che le
incorpori senza lasciare adito a dubbi e ambiguità. Il rischio, di
fronte anche a una minima incertezza, a tempi così stringenti alla fine
della procedura (uno o tre giorni) e a una pena così alta (fino a 150
mila euro), è che i "prestatori di servizio" rimuovano opere e oscurino i
siti senza pensarci due volte, a prescindere dalla loro effettiva
illegittimità.
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