martedì 5 agosto 2014

RENZI FA IL FURBETTO E CREDE DI INCANTARCI CON IL REFERENDUM? ... LEGGETE QUI!

ATTENZIONE! INSIDIA DELLA NUOVA FORMULAZIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO NEL DDL 1429 IN RELAZIONE ALLA LEGGE ELETTORALE E ALLA NUOVA VERSIONE DELL'ART.75 DELLA COSTITUZIONE SUL REFERENDUM ABROGATIVO! 


Vorrei avere per un momento la vostra attenzione su una questione di particolare gravità che riguarda il DDL 1429 in discussione al Senato e che, in questi giorni, è passata inosservata. Forse non è passata inosservata solo a me, ma ugualmente ve ne scrivo perchè la considero una delle peggiori ignominie di questa "riforma costituzionale".

Si tratta della nuova formulazione dell'art. 75 della Costituzione - introdotta con l'art. 15 del DDL
Me ne sono reso conto rileggendo il nuovo testo dell'art. 75 Costituzione.
Comincio con lo scrivervi il testo vigente dell'art.. 75 Costituzione e il testo del nuovo art. 75 come proposto dal DDL 1429.

Testo vigente dell'art. 75 Costituzione: E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Testo AS 1429-A del nuovo art. 75: E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Lasciando stare per un momento l'aumento da 500.000 a 800.000 delle firme degli elettori necessarie ad indire il referendum abrogativo (già di per se inaccettabile), fate attenzione alla frase scritta in grassetto : "oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo"

Cosa vuol dire?
Apparentemente potrebbe sembrare che questa nuova dizione dica quello che l'art. 75 Costituzione ancora dice in ordine alla "abrogazione parziale" di una legge (o di un atto avente valore di legge).

Non è così!
L'aggiunta di quella frase ("oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo") è un'insidia pericolosissima quando oggetto del referendum abrogativo sia - PER ESEMPIO - una legge elettorale.
Le leggi elettorali, come da Costituzione (e anche come da nuovo testo del DDL 1429) possono essere oggetto di referendum abrogativo. Tuttavia è noto che la Corte costituzionale si è già pronunciata considerando non ammissibile un referendum sulla intera legge elettorale perchè creerebbe un vuoto legislativo.
Quindi, se non è possibile abrogare con referendum una intera legge elettorale, potrebbe ancora esserci la strada per abrogarla parzialmente.
Ecco l'inganno: con questo nuovo testo dell'art. 75 non possono più essere abrogate con referendum le leggi elettorali se l'articolo o la parte di un articolo di cui di esse si chiede la cancellazione NON HA AUTONOMO VALORE NORMATIVO, quando cioè, per esempio, si limitano a proporre l’emendamento di singole parti di frasi.

Ma sino ad oggi è stata proprio questa la caratteristica che hanno avuto i referendum abrogativi sulle leggi elettorali: incidere su frasi o parole dell'articolo che si chiedeva di abrogare.
Per fare un esempio, i referendum del 1991 e del 1993 sulla legge elettorale non sarebbero stati ammessi con questa nuova formulazione dell'art. 75 Costituzione.
L'introduzione di quella frase ("oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo") rende di fatto impossibile un quesito in materia elettorale.
La nuova norma del DDl 1429, se passasse, produrrebbe la totale sottrazione del diritto dei cittadini di ricorrere al referendum abrogativo di leggi elettorali

Vogliamo ora passare alla realtà che abbiamo davanti?
Immaginiamoci che l' ITALICUM, già passato alla Camera, venga approvato anche al Senato, dunque diventi legge ordinaria dello Stato.
E immaginiamoci che la controriforma costituzionale riesca nell'intento di modificare l'art. 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo nel testo che più sopra vi ho scritto.

Quale destino abbiamo di fronte?
Che l'ITALICUM, se non viene posto un quesito che chieda la cancellazione di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo non potrebbe essere oggetto di referendum abrogativo.
Questo è il risultato che il governo e la maggioranza che ne fa parte (il testo è stato proposto dai relatori Finocchiaro-Calderoli!) vogliono ottenere!
Fingono modifiche all'Italicum (ma sempre concordate con un pregiudicato) ma sanno perfettamente che se passa questo nuovo art. 75 nella Costituzione, l'Italicum non potrà mai essere oggetto di referendum abrogativo!

Capito qual è la manovra?
Ora, per completare il quadro, c'è un emendamento proposto dai senatori Tonini-Gotor (PD) che prevede questa aggiunta al primo comma, capoverso, dell'art. 15 del DDL 1429; "è ammesso il refrendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi elettorali; in tali casi l'eventuale abrogazione è efficace al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina approvata dal Parlamento».

Verrà discusso in questi giorni in aula al Senato.
Non so quali risultati avrà, non so se altri emendamenti delle opposizioni puntino su questo famigeratao art. 15.
Quello che so e che capisco è che il disegno progettato con il DDL costituzionale è estremamente pericoloso in ogni sua parte, calcolato e programmato per blindare nel presente (pregiudicando l'intero futuro) la maggioranza che dovesse risultare alla Camera.
Via l'equilibrio dei poteri, e totalmente via il diritto dei cittadini di eliminare leggi fasciste come quella elettorale confezionata dalla coppia Renzi-Berlusconi (che proprio domani si incontra di nuovo per mettere a puntino l'Italicum).

Riflettiamo e puntiamo la nostra campagna anche su questa parte dell'indegna "riforma", che poi ci riguarda direttamente come cittadini!
(dal profilo Facebook di Giorgio Moschella)
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