Allora, cominciamo con il chiamare con il loro vero nome le cose:
“l’operatività del Governo tuttora in carica, benché dimissionario e
peraltro non sfiduciato dal Parlamento”, nonché l’istituzione di “due
gruppi ristretti di personalità tra loro diverse per collocazione e per
competenze” a cui chiedere di “formulare - su essenziali temi di
carattere istituzionale e di carattere economico-sociale ed europeo -
precise proposte programmatiche”, rappresentano un grave atto eversivo
di commissariamento del Parlamento di cui ieri si è macchiato il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Riguardo ai due comitati di saggi, è sin troppo evidente il forte valore simbolico che gli si è voluto attribuire.
Il
Presidente ha infatti comunicato al Paese che ritiene inutile
rivolgersi al Parlamento, ma che è anzi necessario fare affidamento alla
capacità di uomini (in tutti i sensi, vista la mancata presenza di una
donna) che lui, poco importa cosa hanno deciso gli elettori, avrà cura
di selezionare. Un atto gravissimo, di svilimento delle prerogative del
Parlamento, compiuto non alla fine di una legislatura difficile, bensì
al suo nascere.
Vi è poi da fare chiarezza sull’ampiezza del senso da attribuire
all’inciso, riferito al Governo Monti, che “benché dimissionario non è
sfiduciato dal Parlamento”.
A quale Parlamento si riferisce, di grazia, il Presidente Napolitano?
Non di certo l’attuale, quello appena eletto, visto che non ha ancora avuto la possibilità di accordare o revocare la fiducia così come previsto dall’art. 94 della Costituzione.
Anzi, è proprio a causa dell’omissione compiuta dal Presidente Napolitano, con la mancata nomina di un Presidente del Consiglio, che oggi non vi è la possibilità, per il Parlamento, di far valere il rapporto fiduciario che lega le sorti del Governo ai voleri del Parlamento.
Si dirà che il Presidente non aveva altre possibilità visti i difficili equilibri presenti al Senato.
Ma può bastare un unico tentativo per arrivare ad una conclusione che, vista peraltro l’impossibilità di sciogliere le Camere in pieno semestre bianco, automaticamente comporta il nulla? O meglio, che automaticamente comporta il “mantenimento dell’operatività” di un Governo al quale il nuovo Parlamento non ha mai accordato la fiducia?
Ma può bastare un unico tentativo per arrivare ad una conclusione che, vista peraltro l’impossibilità di sciogliere le Camere in pieno semestre bianco, automaticamente comporta il nulla? O meglio, che automaticamente comporta il “mantenimento dell’operatività” di un Governo al quale il nuovo Parlamento non ha mai accordato la fiducia?
Proviamo soltanto ad immaginare cosa potrebbe succedere nel caso che
anche il prossimo Presidente possa ritenere di omettere, a proprio
piacimento, la ricerca di una soluzione di Governo così come la
Costituzione impone. E che, per motivi di opportunità, decida pure di
omettere di sciogliere le Camere.
Che si fa, ci si tiene il Governo Monti prorogato in eterno? E si continuerà con un Parlamento al quale con facilità si può impedire di esercitare una delle sue funzioni principali, cioè esprimere, attraverso il rapporto fiduciario, un Governo?
Certo, al momento si tratta soltanto un’ipotesi di scuola. Ma se
tanto ci dà tanto, laddove si accettasse senza battere ciglio
l’omissione eversiva compiuta ieri dal Presidente Napolitano, ciò che
oggi potrebbe sembrare un’ipotesi scarsamente realizzabile, domani
potrebbe divenire una drammatica realtà.
Rimanere pertanto immobili e limitarsi a guardare, potrebbe farci ritrovare, a breve, in una crisi istituzionale ben più grave e dagli strascichi imprevedibili.
Il Presidente Napolitano non è la prima volta che utilizza in maniera
impropria le prerogative costituzionali per imporre un “suo” Governo.
Lo
ha già fatto nel novembre del 2011, con esiti peraltro disastrosi per
la tenuta politico-economica del Paese. Così come anche fece durante il
Governo Prodi, imponendo continui e sfiancanti passaggi parlamentari
sulle questioni di politica estera, in ossequio al principio non
costituzionale dell’autosufficienza della maggioranza parlamentare
uscita vincitrice dalle elezioni, sino a determinarne, in buona misura,
la fine prematura.
Ce n’è quindi abbastanza per decidere di attivare gli anticorpi
previsti dall’art. 90 della Costituzione: “Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
Si tratterebbe, a fine mandato, di un gesto più che altro simbolico,
se riferito allo specifico della persona; ma fortemente significativo
per i Presidenti a venire.
(Fonte)
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