Sotto il nome di:
"Unione Movimenti Liberazione" stiamo cercando di unire tutte le
persone e i gruppi in un unico contenitore per cercare di fermare questo
ennesimo atto di prepotenza perpetrato a danno della nostra "Carta",
dell'Italia e del suo popolo. Se come noi ritenete che questo sia un danno
gravissimo, l'"Unione...." sarà grata a quanti vorranno aderire e
contribuire.
Come fare? basta andare qui
e nei commenti dare la propria adesione.
Il costituzionalista Alessandro Pace: Riforma senza senso, la Carta non è merce di scambio
Agli occhi di un cittadino,
quel che accade alle Camere può sembrare un ozioso rompicapo da giuristi.
Invece quella che sembra una sciarada lontana dai problemi delle persone,
potrebbe avere effetti dirompenti sulla vita democratica del Paese. Lo spiega
bene Alessandro Pace, professore emerito di Diritto costituzionale alla
Sapienza, commentando il disegno di legge 813: “È la sola Costituzione – ovvero
la legge fondamentale della Repubblica che è posta al vertice dell’ordinamento
– che ha il potere di indicare le vie per la propria modifica. Ne segue che il
procedimento di revisione costituzionale, per essere legittimo, deve essere
quello prescritto dalla Carta. Se questo potere lo avessero invece le norme di
revisione, al vertice dell’ordinamento non ci sarebbe più la Costituzione, ma le
norme sulla revisione, il che significa che il Parlamento, come sta accadendo,
si porrebbe al di sopra della Costituzione”.
Dicono
che è solo una deroga all’articolo 138.
Ma quale deroga! Si ha una deroga solo
quando una norma speciale si sostituisce a una norma generale. Ma qual è nella
specie la norma speciale e qual è la norma generale? La norma speciale, e cioè
il disegno di legge 813, se divenisse legge, modificherebbe il nostro
ordinamento. Per contro la norma generale, e cioè l’art. 138, si rivolge solo
al Parlamento in ipotesi tutt’altro che frequenti.
Gli
emendamenti approvati dal Senato sono peggiorativi o migliorativi ?
Assolutamente peggiorativi, sotto tre punti
di vista. Il primo è l’articolo 2, comma 1, in cui è sparita l’espressione “modifiche
afferenti alla forma di governo e del bicameralismo”. È bensì vero che almeno i
primi due sono concetti vastissimi e forse anche un po’ scivolosi. Tuttavia,
bene o male, ci facevano intuire in quale direzione si sarebbero dovute muovere
le Camere nel rivedere la Costituzione. Lasciando la sola indicazione dei
titoli I, II, III e V il perimetro delle possibili revisioni costituzionali si
allarga invece notevolmente: si estende infatti a ben 69 articoli! In secondo
luogo, al successivo comma 2, la possibilità di revisione viene addirittura
estesa a tutte le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali
strettamente connesse alla revisione dei quattro titoli sopra indicati, il che
vuol dire che potrebbe essere coinvolto anche il titolo IV, e cioè la
magistratura, per non parlare della Parte prima. Ad esempio mi è giunta voce
che tra i cosiddetti saggi gira la voce di riformare anche la disciplina del
referendum abrogativo.
Qual
è la terza cosa?
L’articolo 2 comma 3 dice che i Presidenti
del Senato e della Camera assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di
legge costituzionale relativi alle materie di cui ai quattro titoli che siano
stati “presentati alle Camere a decorrere dall’inizio della XVII legislatura e
fino alla data di conclusione dei suoi lavori”. Il che implica un possibile
ulteriore allargamento qualora questi progetti di legge – che forse qualcuno
dei parlamentari che ha proposto questo emendamento conosce assai bene –
coinvolgano la Parte
prima e, perché no?, il titolo IV della Parte seconda. Spero che almeno resti
fuori il titolo VI, relativo alle Garanzie costituzionali.
E
così salterebbero le garanzie.
Appunto. I costituenti misero nel titolo VI
della Parte seconda, insieme alla Corte costituzionale, il procedimento di
revisione costituzionale proprio perché essa costituisce una garanzia per la Costituzione in
quanto dovrebbe adeguarla alle mutate domande provenienti dalla società o dalla
politica, mentre così la revisione si risolve in un rischio per la Costituzione.
Vogliono
accorciare i tempi del procedimento di revisione, temendo che la legislatura
non duri abbastanza.
Sbagliatissimo. Per definizione, i tempi
della revisione non possono essere gli stessi del procedimento ordinario. In
Assemblea costituente si sottolineò, ad esempio, l’importanza dell’intervallo
di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione che ora viene dimezzato a
45 giorni.
La
scusa è che la materia è complessa, forse la verità è che non si vuole dar
fastidio alle larghe intese.
Se davvero si volesse modificare la Costituzione come
questa consente, e cioè con singole leggi costituzionali dal contenuto omogeneo
e specifico, non ci vorrebbe molto tempo ad approvarle, sempre che vi fosse la
volontà politica. Ma se si prevede un procedimento speciale, come questo, con
una legge costituzionale madre e quattro leggi costituzionali figlie quanti
sono i titoli oggetto di revisione, il tempo si fa ovviamente lungo e quindi il
procedimento viene, come dice la relazione, “crono-programmato”, il che contraddice
alla natura delle leggi di revisione. Ma c’è un altro inconveniente. L’articolo
4 comma 2 del ddl dispone, giustamente, che “Ciascun progetto di legge è
omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di
vista sistematico”. Una volta però che siano state tolte le indicazioni di
massima “forma di Stato”, “forma di governo” e “bicameralismo” dove va a finire
l’omogeneità delle quattro leggi costituzionali figlie, potendo queste
potenzialmente modificare 69 articoli?
E le
larghe intese?
Ma le larghe intese sono materie di
indirizzo politico, non di revisione costituzionale. Non a caso il proponente
del ddl è il governo, il cui intervento ha senso per le larghe intese, ma
nessun senso per la riforma della Costituzione. Mettere sullo stesso piano
revisione della Costituzione e legge elettorale andrà pure nel senso della
pacificazione e delle larghe intese, ma è distorsivo sotto il profilo della
revisione costituzionale: la sua importanza politica diviene infatti merce di
scambio a detrimento della Costituzione.
mi piace
RispondiEliminaVediamo se si riesce a far qualcosa, non chiedo molto ... ma almeno una volta .....
RispondiElimina